IL PASSAPORTO DELLE PIANTE E LA SUA IMPORTANZA
In breve, il passaporto delle piante è un’etichetta piuttosto semplice da apporre ai pacchi di alcune specie di legname (Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L.), per la circolazione delle stesse in Europa.
Nello specifico, il passaporto delle piante:
- È valido per legname che:
- È considerato prodotto vegetale ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e
- È stato ottenuto completamente o in parte da Juglans L., Platanus L. e Pterocarya L. compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
- Rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio: vedere tabella al seguente link https://www.regione.veneto.it/documents/10701/4223054/allegato+XIII.pdf/17667013-a9bf-444e-84ec-fb45c3ee4672
- Può essere rilasciato solo da operatori professionali, ognuno con un proprio numero di registrazione al RUOP.
- Deve essere apposto sull’unità di vendita, a scelta dell’operatore se si tratta di un singolo prodotto, o pacco, ecc.
- Deve essere compilato nel modo seguente:
Da ricordare!
- Sono da distinguersi due casi:
- EMISSIONE DI PASSAPORTO PER ACQUISTI DA PAESI EXTRA-CEE: l’azienda X acquista ad esempio tronchi di noce, l’ufficio fitosanitario della dogana di entrata del materiale controllerà che il materiale sia accompagnato da un certificato fitosanitario che attesta specie e paese di origine. L’azienda X quindi registra i dati del certificato fitosanitario che ha ricevuto dal fornitore, così da garantire la tracciabilità del materiale acquistato, sia che resti in magazzino, sia che venga lavorato all’interno dell’azienda. Al momento della spedizione/vendita della merce in territorio nazionale/europeo, l’azienda X dovrà emettere il proprio passaporto delle piante con la stessa origine della merce riportata nel certificato fitosanitario, sia che la merce subisca lavorazione (acquisto tronchi > vendita tavole), sia che non subisca lavorazione (acquisto tronchi > vendita tronchi), insieme ai dati propri dell’azienda (numero RUOP, numero di tracciabilità del pacco e origine del materiale).
- EMISSIONE DI PASSAPORTO PER ACQUISTI DA PAESI CEE: l’azienda X compra noce da un fornitore europeo, il materiale dovrà essere scortato dal passaporto delle piante, emesso dal suddetto fornitore, anche se si tratta di un fornitore della stessa nazionalità (ad es. azienda X italiana acquista noce da un fornitore italiano). All’azienda X quindi non resta che prendere in carico i dati del passaporto che ha ricevuto dal fornitore, così da garantire la tracciabilità del materiale acquistato sia che resti in magazzino, sia che venga lavorato all’interno dell’azienda. Al momento della spedizione/vendita della merce in territorio nazionale/europeo, verrà emesso un nuovo passaporto con i dati propri dell’azienda (numero RUOP, numero di tracciabilità del pacco e origine del materiale).
- Ogni operatore professionale è responsabile di definire il proprio codice di tracciabilità aziendale, in base alla gestione interna e di magazzino del materiale acquistato.
- La documentazione va mantenuta per ogni passaporto per tre anni.
- Il passaporto delle piante non serve per lo spostamento di piante tra diverse sedi della stessa azienda, se queste si trovano nella stessa provincia.
Fonti:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/passaporto-piante